Art. 154.
(Cartelle sanitarie e di rischio).

      1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 153, provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, lettera c). Nella cartella sono, tra l'altro, riportati i valori di esposizione individuali comunicati dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.

 

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